Articolo 1
Viene costituita l'Associazione tra i giornalisti di Vigevano e Lomellina intitolata a Giancarlo Rolandi.
Articolo 2
Scopi dell'Associazione sono:
a) promuovere iniziative di carattere sociale e culturale;
b) creare appuntamenti tra i giornalisti come momenti di amicizia, di dialogo e di confronto sui problemi della professione e sulle tematiche riguardanti il mondo massmediale;
c) promuovere conferenze sul giornalismo e sugli aspetti delle nuove sfide della comunicazione;
d) stabilire contatti con le associazioni tra i giornalisti già costituite;
e) promuovere e favorire incontri su specifiche tematiche riguardanti problemi e realtà territoriali, con il mondo politico, culturale, sociale, sportivo;
f) offrire la massima collaborazione e partecipazione per organizzare l'annuale festa dei giornalisti, nella ricorrenza del loro patrono San Francesco di Sales.
Articolo 3
L'Associazione non persegue scopi di lucro; ha provvisoriamente sede presso il Seminario Vescovile (g.c.) in vicolo Seminario 5 a Vigevano.
Articolo 4
All'Associazione possono iscriversi tutti gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti (professionisti, pubblicisti, praticanti) e tutti coloro che collaborano nei giornali, radio e TV, anche nei settori tecnici e pubblicitari, presentati dal loro responsabile o da un giornalista iscritto all'Associazione. In ogni caso l'iscritto deve essere accettato dal Consiglio Direttivo in carica a suo insindacabile giudizio. L'iscrizione comporta la condivisione delle finalità dell'Associazione e degli scopi statutari e si attua con il versamento della quota associativa annuale.
Articolo 5
Il Socio, all'atto dell'adesione, esenta espressamente l'Associazione, nonché i suoi rappresentanti, da qualsiasi responsabilità circa infortuni o danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale. La partecipazione alle iniziative è assolutamente spontanea e non retribuibile.
Articolo 6
Sono organi sociali: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti
Articolo 7
L'Assemblea generale dei soci è sovrana. È costituita in prima convocazione con la metà più uno dei soci, in seconda convocazione con qualunque numero di soci.
Ordinaria. Elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo, approva i bilanci, delibera su quanto ad essa demandato a norma di Statuto e proposto dal Consiglio Direttivo. È prevista anche la figura di un Presidente Onorario che sarà indicato dall'assemblea. È convocata almeno una volta all'anno. Le deliberazione sono prese a maggioranza dei votanti. È ammessa la rappresentanza per delega scritta, limitatamente ad una delega per socio. Modifiche allo Statuto richiedono i due terzi dei votanti.
Straordinaria. È richiesta dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo è organo deliberante, promuove iniziative, attua programmi, e amministra il patrimonio dell'Associazione ed è composto da nove membri che restano in carico due anni e possono essere rieleggibili. I componenti del Direttivo non possono ricoprire cariche politiche pubbliche. Il Consiglio Direttivo procede al suo interno alla distribuzione delle cariche: Vice Presidente, Tesoriere, Segretario. Alla elezione delle predette cariche si procede con votazione segreta. Ogni consigliere ha diritto di esprimere una sola preferenza per ciascuna carica e con votazioni successive. Si vota prima per il Vice Presidente, quindi per il Tesoriere, ed infine per il Segretario. Viene eletto chi raccoglie il maggior numero di voti ovvero di preferenze. In caso di parità, vale l'anzianità d'iscrizione all'albo e, in caso di ulteriore parità, vale l'anzianità anagrafica. Dopo l'insediamento e, quindi, dopo aver proceduto alla distribuzione delle cariche, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di due Revisori dei Conti che avranno il compito di esaminare ed esprimere il loro parere - per iscritto - sul bilancio consuntivo annuale dell'Associazione. I Revisori dei conti resteranno in carica due anni e potranno essere riconfermati per altri due anni e non più.
Articolo 9
In caso di dimissioni e di decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, subentrerà allo stesso il primo in graduatoria dei non eletti, che durerà in carica sino al termine del mandato attribuito al membro sostituito. Regolamento elettorale. Tutti i soci in regola con la quota annua hanno diritto di voto: uno per il Presidente ed otto per il Consiglio Direttivo. Ogni socio è eleggibile. I non iscritti all'Ordine professionale ed i praticanti potranno essere rappresentati in Consiglio da tre membri, ma non potranno in alcun caso ricoprire le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, alle quali possono essere eletti esclusivamente giornalisti professionisti e pubblicisti. Prima della votazione il Consiglio Direttivo uscente insedierà il seggio elettorale con la nomina del Presidente e di tre scrutatori. Le votazioni dureranno al massimo due ore. Immediatamente dopo la chiusura del seggio avrà luogo lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti da parte del Presidente del seggio. I neo eletti, entro 48 ore, si riuniranno in seduta consiliare e procederanno alla distribuzione (con votazione segreta ex art. 8) delle cariche sociali.
Articolo 10
A carico dei soci che compiono azioni ed assumono atteggiamenti contrari all'interesse ed al buon nome dell'Associazione possono essere presi, a maggioranza, da parte del Consiglio i provvedimenti di censura, sospensione, radiazione. Il Consiglio procederà prima all'esame del caso ed ascolterà il socio inquisito che, per l'occasione, potrà farsi assistere da un altro socio. Inappellabile la decisione del Consiglio Direttivo.
Articolo 11
L'anno sociale andrà dal 24 gennaio (festa di San Francesco di Sales) al 23 gennaio dell'anno successivo.
Articolo 12
Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito da tutti i beni che verranno in possesso della stessa e da eventuali avanzi di bilancio.
Articolo 13
Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato da un'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. In tal caso il patrimonio sociale sarà devoluto in beneficenza ad insindacabile giudizio della stessa assemblea.
Viene costituita l'Associazione tra i giornalisti di Vigevano e Lomellina intitolata a Giancarlo Rolandi.
Articolo 2
Scopi dell'Associazione sono:
a) promuovere iniziative di carattere sociale e culturale;
b) creare appuntamenti tra i giornalisti come momenti di amicizia, di dialogo e di confronto sui problemi della professione e sulle tematiche riguardanti il mondo massmediale;
c) promuovere conferenze sul giornalismo e sugli aspetti delle nuove sfide della comunicazione;
d) stabilire contatti con le associazioni tra i giornalisti già costituite;
e) promuovere e favorire incontri su specifiche tematiche riguardanti problemi e realtà territoriali, con il mondo politico, culturale, sociale, sportivo;
f) offrire la massima collaborazione e partecipazione per organizzare l'annuale festa dei giornalisti, nella ricorrenza del loro patrono San Francesco di Sales.
Articolo 3
L'Associazione non persegue scopi di lucro; ha provvisoriamente sede presso il Seminario Vescovile (g.c.) in vicolo Seminario 5 a Vigevano.
Articolo 4
All'Associazione possono iscriversi tutti gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti (professionisti, pubblicisti, praticanti) e tutti coloro che collaborano nei giornali, radio e TV, anche nei settori tecnici e pubblicitari, presentati dal loro responsabile o da un giornalista iscritto all'Associazione. In ogni caso l'iscritto deve essere accettato dal Consiglio Direttivo in carica a suo insindacabile giudizio. L'iscrizione comporta la condivisione delle finalità dell'Associazione e degli scopi statutari e si attua con il versamento della quota associativa annuale.
Articolo 5
Il Socio, all'atto dell'adesione, esenta espressamente l'Associazione, nonché i suoi rappresentanti, da qualsiasi responsabilità circa infortuni o danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale. La partecipazione alle iniziative è assolutamente spontanea e non retribuibile.
Articolo 6
Sono organi sociali: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti
Articolo 7
L'Assemblea generale dei soci è sovrana. È costituita in prima convocazione con la metà più uno dei soci, in seconda convocazione con qualunque numero di soci.
Ordinaria. Elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo, approva i bilanci, delibera su quanto ad essa demandato a norma di Statuto e proposto dal Consiglio Direttivo. È prevista anche la figura di un Presidente Onorario che sarà indicato dall'assemblea. È convocata almeno una volta all'anno. Le deliberazione sono prese a maggioranza dei votanti. È ammessa la rappresentanza per delega scritta, limitatamente ad una delega per socio. Modifiche allo Statuto richiedono i due terzi dei votanti.
Straordinaria. È richiesta dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo è organo deliberante, promuove iniziative, attua programmi, e amministra il patrimonio dell'Associazione ed è composto da nove membri che restano in carico due anni e possono essere rieleggibili. I componenti del Direttivo non possono ricoprire cariche politiche pubbliche. Il Consiglio Direttivo procede al suo interno alla distribuzione delle cariche: Vice Presidente, Tesoriere, Segretario. Alla elezione delle predette cariche si procede con votazione segreta. Ogni consigliere ha diritto di esprimere una sola preferenza per ciascuna carica e con votazioni successive. Si vota prima per il Vice Presidente, quindi per il Tesoriere, ed infine per il Segretario. Viene eletto chi raccoglie il maggior numero di voti ovvero di preferenze. In caso di parità, vale l'anzianità d'iscrizione all'albo e, in caso di ulteriore parità, vale l'anzianità anagrafica. Dopo l'insediamento e, quindi, dopo aver proceduto alla distribuzione delle cariche, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di due Revisori dei Conti che avranno il compito di esaminare ed esprimere il loro parere - per iscritto - sul bilancio consuntivo annuale dell'Associazione. I Revisori dei conti resteranno in carica due anni e potranno essere riconfermati per altri due anni e non più.
Articolo 9
In caso di dimissioni e di decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, subentrerà allo stesso il primo in graduatoria dei non eletti, che durerà in carica sino al termine del mandato attribuito al membro sostituito. Regolamento elettorale. Tutti i soci in regola con la quota annua hanno diritto di voto: uno per il Presidente ed otto per il Consiglio Direttivo. Ogni socio è eleggibile. I non iscritti all'Ordine professionale ed i praticanti potranno essere rappresentati in Consiglio da tre membri, ma non potranno in alcun caso ricoprire le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, alle quali possono essere eletti esclusivamente giornalisti professionisti e pubblicisti. Prima della votazione il Consiglio Direttivo uscente insedierà il seggio elettorale con la nomina del Presidente e di tre scrutatori. Le votazioni dureranno al massimo due ore. Immediatamente dopo la chiusura del seggio avrà luogo lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti da parte del Presidente del seggio. I neo eletti, entro 48 ore, si riuniranno in seduta consiliare e procederanno alla distribuzione (con votazione segreta ex art. 8) delle cariche sociali.
Articolo 10
A carico dei soci che compiono azioni ed assumono atteggiamenti contrari all'interesse ed al buon nome dell'Associazione possono essere presi, a maggioranza, da parte del Consiglio i provvedimenti di censura, sospensione, radiazione. Il Consiglio procederà prima all'esame del caso ed ascolterà il socio inquisito che, per l'occasione, potrà farsi assistere da un altro socio. Inappellabile la decisione del Consiglio Direttivo.
Articolo 11
L'anno sociale andrà dal 24 gennaio (festa di San Francesco di Sales) al 23 gennaio dell'anno successivo.
Articolo 12
Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito da tutti i beni che verranno in possesso della stessa e da eventuali avanzi di bilancio.
Articolo 13
Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato da un'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. In tal caso il patrimonio sociale sarà devoluto in beneficenza ad insindacabile giudizio della stessa assemblea.